Art. 11

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

In vigore dal 31 mag 1995
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. I riferimenti normativi ed i termini dei procedimenti amministrativi che riguardino materie ricomprese tra quelle di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove disciplinati da regolamenti governativi previsti dagli della citata legge, sono da intendersi sostituiti dalla disciplina fissata nei citati regolamenti governativi. 3. La presente regolamentazione disciplina la materia e conserva validità per la durata necessaria all'elaborazione ed adozione di un nuovo regolamento organizzativo del Ministero degli affari esteri sulla base della normativa vigente.
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Integrazioni e modificazioni del presente regolamento (Art. 11 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo