Art. 2

Decorrenza del termine per il procedimento d'ufficio

In vigore dal 31 mag 1995
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione degli affari esteri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, della richiesta o della proposta.
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