Art. 5
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 31 mag 1995
1. Ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell', lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno diritto a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto.ministeriale:1995-03-03;171#art-5