Art. 5

Partecipazione al procedimento

In vigore dal 31 mag 1995
1. Ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell', lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno diritto a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
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Partecipazione al procedimento (Art. 5 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo