Art. 6

Termine finale del procedimento

In vigore dal 31 mag 1995
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Ove, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione degli affari esteri, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro degli affari esteri provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge. 3. Quando nel corso del procedimento si renda necessario acquisire dati, documenti o valutazioni da parte di Autorità straniere a ciò, a giudizio dell'amministrazione, sia essenziale alla definizione del procedimento, il periodo di tempo intercorrente fra la richiesta a dette autorità e la loro risposta non è considerato ai fini del computo del termine finale del procedimento. In tali casi le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti danno immediata comunicazione al responsabile del procedimento sia dell'avvenuto inoltro della richiesta alle Autorità straniere sia della ricezione delle informazioni richieste, affinché il responsabile medesimo ne informi gli interessati. 4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio- rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
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Termine finale del procedimento (Art. 6 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo