Art. 12
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In vigore dal 31 mag 1995
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante pubblicazione nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Le stesse formalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 1995
Il Ministro: AGNELLI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1995
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 179
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto.ministeriale:1995-03-03;171#art-12