Art. 7
In vigore dal 9 apr 1988
1. Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'installazione deve essere corredata della documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del presente decreto.
2. La conformità degli impianti alle disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto è accertata dalle amministrazioni competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per l'immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche successive.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-7