Art. 6

In vigore dal 9 apr 1988
1. Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 e sue modificazioni. 2. La targa di immatricolazione di cui all' del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 deve portare le seguenti indicazioni: a) organo competente per le verifiche tecniche; b) "ascensore o "ascensore per merci" o "montautomobili"; c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione; d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia; e) portata quale risulta dal libretto; f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto. 3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951 n. 1767 alle funi di sospensione. 4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative di e regolamentari, sia statali che regionali, semprechè non in contrasto con il presente decreto. Sono fatte salve le prescizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal Ministero dei Trasporti le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna discriminazione ne confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi CEE.
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