Art. 10

In vigore dal 9 apr 1988
1. Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE degli articoli previsti 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo