Art. 10
10 / 11In vigore dal 9 apr 1988
1. Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE degli articoli previsti 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-10