Art. 2
In vigore dal 9 apr 1988
1. Per quanto concerne le esclusioni di cui all' paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE si intendono per:
a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto:
b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-2