Art. 4
In vigore dal 5 mag 1988
1. Il commercio delle bevande non conformi alla direttiva n. 86/197CEE è consentito fino al 1o maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima della suddetta data, fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;595#art-4