Art. 2
In vigore dal 5 mag 1988
1. Ai sensi dell', paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 86/197/CEE, il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982 n. 322, risulta così modificato:
a) al comma 1 dell' è aggiunta la seguente lettera:
"l) il titolo alcolometrico volume effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume";
b) il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
"la denominazione di vendita, la quantità netta, il termine minimo di conservazione ed il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;595#art-2