Art. 3
In vigore dal 5 mag 1988
1. Le modalità di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico columico effettivo, sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle norme comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;595#art-3