Art. 1
In vigore dal 5 mag 1988
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 86/197/CEE che modifica la direttiva n. 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumo finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva n. 77/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore fi- nale, nonché alla relativa pubblicità, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. La direttiva n. 86/197CEE viene pubblicata unitamente al
presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;595#art-1