Art. 4
In vigore dal 26 feb 2026
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di redigere e modificare gli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione a norma del paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessata la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:455:oj#art-4