Art. 4

In vigore dal 26 feb 2026
1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di redigere e modificare gli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione a norma del paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessata la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità interessati.
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Art. 4 Decisione (UE) 2026/455 — Testo vigente | Portale Normativo