Art. 2

In vigore dal 26 feb 2026
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dai gruppi o dalle entità elencati nell’allegato I che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici oppure vi prendono parte o li agevolano. 2.   L’elenco di cui all’allegato I è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità interessati, in merito all’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, al tentativo di commetterlo, alla partecipazione a tale atto o alla sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o alla condanna per tali fatti. 3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per «autorità competente» s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore. 4.   Tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente da: a) persone giuridiche, gruppi o entità posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I; b) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscono a nome o sotto la guida di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I; c) membri di spicco delle persone giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I; o d) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità associati a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I, anche tramite le azioni seguenti: i) partecipando al finanziamento di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I; ii) partecipando alla pianificazione, all’agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I; iii) impartendo o ricevendo un addestramento a fini terroristici, ad esempio istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a vantaggio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I; o iv) partecipando al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato I, elencati all’allegato II, sono congelati. 5.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui agli allegati I e II. 6.   In deroga ai paragrafi 1, 4 e 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio. 7.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità di cui ai paragrafi 1 e 4 nell’elenco figurante nell’allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità di cui all’allegato I o II; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio. 8.   I paragrafi 1 e 4 non ostano a che la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità indicati effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità di cui ai paragrafi 1 o 4. 9.   Il paragrafo 5 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4; b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4; o c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4. 10.   I paragrafi 1, 4 e 5 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 11.   Fatto salvo il paragrafo 10, e in deroga ai paragrafi 1, 4 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. 12.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 11, tale autorizzazione si considera concessa. 13.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 11 entro quattro settimane dal loro rilascio.
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