Art. 3
In vigore dal 26 feb 2026
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato III che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici oppure vi prendono parte o li agevolano.
2. L’elenco di cui all’allegato III è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità interessati, in merito all’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, al tentativo di commetterlo, alla partecipazione a tale atto o alla sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o alla condanna per tali fatti.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per «autorità competente» s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a)
persone fisiche che agiscono a nome o sotto la guida di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui all’allegato I o III;
b)
membri di spicco delle persone giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui all’allegato I; o
c)
persone fisiche associate a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati negli allegati I o III, anche tramite le azioni seguenti:
i)
partecipando al finanziamento di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I o III;
ii)
partecipando alla pianificazione, all’agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I o III;
iii)
impartendo o ricevendo un addestramento a fini terroristici, ad esempio istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a vantaggio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I o III; o
iv)
partecipando al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato I o III,
di cui all’allegato IV.
5. I paragrafi 1 e 4 non obbligano gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
6. I paragrafi 1 e 4 lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
7. Il paragrafo 6 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
10. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma dei paragrafi 1 e 4 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario o per scontare una condanna giudiziaria in un centro di detenzione di uno Stato membro.
11. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 9 o 10 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
12. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7, 9, 10 o 11, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone fisiche elencate negli allegati III e IV, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.
Storico versioni
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