Art. 1
In vigore dal 26 feb 2026
1. Ai fini della presente decisione per «atto terroristico» si intende uno dei seguenti atti intenzionali che, per la sua natura o contesto, possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:
i)
intimidire seriamente la popolazione; o
ii)
costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o
iii)
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:
a)
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b)
attentati gravi all’integrità fisica di una persona;
c)
sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d)
distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e)
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f)
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, nonché, per le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, ricerca e sviluppo;
g)
diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
h)
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i)
minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);
j)
direzione di un gruppo terroristico;
k)
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo;
l)
interferenza illecita nel sistema o minaccia di commettere un’interferenza illecita nel sistema, di cui all’ della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b) o c), di tale direttiva, e interferenza illecita nei dati o minaccia di commettere un’interferenza illecita nei dati, di cui all’ di tale direttiva nei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «gruppo terroristico» s’intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
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