Art. 3

Monitoraggio e raccolta dei dati

In vigore dal 18 dic 2025
Monitoraggio e raccolta dei dati 1.   Al fine di agevolare il monitoraggio dell’attuazione dei loro contributi volontari, quando forniscono le informazioni necessarie alla Commissione e all’Agenzia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1350 ai fini della redazione della relazione della Commissione sull’applicazione di tale regolamento gli Stati membri specificano, in particolare: a) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi dagli Stati membri in linea con il piano dell’Unione nel periodo di riferimento; b) la specificazione del tipo di ammissione (reinsediamento, ammissione umanitaria o ammissione di emergenza); c) la specificazione del paese terzo da cui sono avvenute le ammissioni. 2.   I dati e le informazioni raccolti periodicamente dalla Commissione e dall’Agenzia si basano su un quadro e indicatori comuni.
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