Art. 3
Monitoraggio e raccolta dei dati
In vigore dal 18 dic 2025
Monitoraggio e raccolta dei dati
1. Al fine di agevolare il monitoraggio dell’attuazione dei loro contributi volontari, quando forniscono le informazioni necessarie alla Commissione e all’Agenzia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1350 ai fini della redazione della relazione della Commissione sull’applicazione di tale regolamento gli Stati membri specificano, in particolare:
a)
il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi dagli Stati membri in linea con il piano dell’Unione nel periodo di riferimento;
b)
la specificazione del tipo di ammissione (reinsediamento, ammissione umanitaria o ammissione di emergenza);
c)
la specificazione del paese terzo da cui sono avvenute le ammissioni.
2. I dati e le informazioni raccolti periodicamente dalla Commissione e dall’Agenzia si basano su un quadro e indicatori comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2628:oj#art-3