Art. 2.tit_1
Specificazione delle regioni da cui devono avvenire il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
In vigore dal 18 dic 2025
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2628:oj#art-2.tit_1