Art. 1
Contributo dell’Unione alle esigenze globali di reinsediamento (2026-2027)
In vigore dal 18 dic 2025
Contributo dell’Unione alle esigenze globali di reinsediamento (2026-2027)
1. Il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere nel territorio degli Stati membri nell’ambito del piano per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria dell’Unione («piano dell’Unione») è al massimo pari a 10 430 nel periodo di attuazione (2026-2027).
2. La partecipazione degli Stati membri e i loro contributi al numero totale di persone da ammettere e la percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
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