Art. 1

Contributo dell’Unione alle esigenze globali di reinsediamento (2026-2027)

In vigore dal 18 dic 2025
Contributo dell’Unione alle esigenze globali di reinsediamento (2026-2027) 1.   Il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere nel territorio degli Stati membri nell’ambito del piano per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria dell’Unione («piano dell’Unione») è al massimo pari a 10 430 nel periodo di attuazione (2026-2027). 2.   La partecipazione degli Stati membri e i loro contributi al numero totale di persone da ammettere e la percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:2628:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo