Art. 2

Specificazione delle regioni da cui devono avvenire il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

In vigore dal 18 dic 2025
Specificazione delle regioni da cui devono avvenire il reinsediamento e l’ammissione umanitaria L’ammissione nel territorio degli Stati membri nell’ambito del piano dell’Unione avviene: a) dai paesi lungo le principali rotte migratorie che conducono all’Unione attraverso le rotte del Mediterraneo e dell’Atlantico, al fine di fornire accesso a percorsi sicuri e legali nelle principali regioni di transito per le persone bisognose di protezione, sostenere l’attuazione di un approccio che prende in considerazione l’intero tragitto e contribuire alla capacità di tali paesi, anche migliorando le condizioni di accoglienza e di protezione internazionale; b) dai paesi delle Americhe, in particolare dell’America centrale e latina, in particolare alla luce dei legami socioculturali che potrebbero favorire l’integrazione nell’Unione delle persone che sono ammesse in linea con il piano dell’Unione; c) dai paesi con i quali l’Unione o i suoi Stati membri hanno instaurato un dialogo cooperativo o stanno progredendo verso il conseguimento di obiettivi più ampi in materia di gestione della migrazione e protezione internazionale.
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