Art. 3

Servizi diversi dalla revisione

In vigore dal 18 dic 2025
Servizi diversi dalla revisione 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, lo IAS può fornire consulenze, approfondimenti o previsioni nei settori in cui è competente. 2.   Le consulenze possono assumere la forma di un incarico consultivo o un’altra forma, a seconda dei casi. 3.   Le consulenze, gli approfondimenti o le previsioni possono essere fornite su richiesta dei direttori generali, dei capi servizio e dei direttori delle agenzie esecutive competenti («alta dirigenza») o su iniziativa dello IAS. 4.   La natura e l’ambito di un servizio richiesto dall’alta dirigenza sono concordate con l’alta dirigenza. 5.   Quando lo IAS fornisce un servizio di propria iniziativa, la natura e l’ambito del servizio devono essere discussi con l’alta dirigenza interessata.
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