Art. 3
Servizi diversi dalla revisione
In vigore dal 18 dic 2025
Servizi diversi dalla revisione
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, lo IAS può fornire consulenze, approfondimenti o previsioni nei settori in cui è competente.
2. Le consulenze possono assumere la forma di un incarico consultivo o un’altra forma, a seconda dei casi.
3. Le consulenze, gli approfondimenti o le previsioni possono essere fornite su richiesta dei direttori generali, dei capi servizio e dei direttori delle agenzie esecutive competenti («alta dirigenza») o su iniziativa dello IAS.
4. La natura e l’ambito di un servizio richiesto dall’alta dirigenza sono concordate con l’alta dirigenza.
5. Quando lo IAS fornisce un servizio di propria iniziativa, la natura e l’ambito del servizio devono essere discussi con l’alta dirigenza interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2570:oj#art-3