Art. 2

Servizi di revisione

In vigore dal 18 dic 2025
Servizi di revisione 1.   Lo scopo dei servizi di revisione forniti dallo IAS è confermare o verificare che: a) i rischi siano identificati, valutati e gestiti in modo appropriato e continuo; b) le informazioni finanziarie, gestionali e operative importanti siano accurate, affidabili e tempestive; c) le politiche, le procedure e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili della Commissione siano rispettate; d) gli obiettivi della Commissione siano conseguiti in modo efficace ed efficiente; e) l’elaborazione e il mantenimento di processi di controllo di alta qualità siano promossi in tutta la Commissione. 2.   I servizi di revisione prestati consentono allo IAS di: a) fornire una conclusione/un parere indipendente in ciascuna relazione di audit; b) formulare raccomandazioni per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione, le prestazioni e la responsabilità all’interno della Commissione e dei suoi servizi, delle agenzie esecutive e degli uffici europei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2570:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo