Art. 2
Servizi di revisione
In vigore dal 18 dic 2025
Servizi di revisione
1. Lo scopo dei servizi di revisione forniti dallo IAS è confermare o verificare che:
a)
i rischi siano identificati, valutati e gestiti in modo appropriato e continuo;
b)
le informazioni finanziarie, gestionali e operative importanti siano accurate, affidabili e tempestive;
c)
le politiche, le procedure e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili della Commissione siano rispettate;
d)
gli obiettivi della Commissione siano conseguiti in modo efficace ed efficiente;
e)
l’elaborazione e il mantenimento di processi di controllo di alta qualità siano promossi in tutta la Commissione.
2. I servizi di revisione prestati consentono allo IAS di:
a)
fornire una conclusione/un parere indipendente in ciascuna relazione di audit;
b)
formulare raccomandazioni per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione, le prestazioni e la responsabilità all’interno della Commissione e dei suoi servizi, delle agenzie esecutive e degli uffici europei.
Storico versioni
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