Art. 9
Poteri
In vigore dal 18 dic 2025
Poteri
1. Il revisore interno e il personale dello IAS che agisce per suo conto sono autorizzati a:
a)
avere un accesso illimitato e facilitato a tutte le funzioni, i sistemi di informazione, i dati, i registri, i beni e il personale della Commissione ritenuti necessari per l’adempimento dei loro compiti;
b)
ottenere l’assistenza necessaria del personale della Commissione in tutte le direzioni generali, servizi e agenzie esecutive;
c)
assegnare le risorse, selezionare gli argomenti, determinare l’ambito del lavoro e applicare le tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi di audit;
d)
essere informati in una fase iniziale dello sviluppo di nuovi sistemi e delle modifiche ai sistemi esistenti che possono incidere in modo sostanziale sul sistema di controllo interno della Commissione.
2. Il revisore interno e il personale dello IAS non possono:
a)
svolgere compiti operativi per la Commissione o assumere la responsabilità della gestione per qualsiasi funzione diversa dalla funzione di audit interno;
b)
avviare o approvare operazioni finanziarie, tranne nell’ambito dell’assegnazione per il funzionamento dello IAS;
c)
dirigere le attività del personale della Commissione non impiegato dallo IAS, salvo nella misura in cui tali membri del personale siano stati adeguatamente assegnati a gruppi di audit o ad assistere in altro modo lo IAS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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