Art. 8

Supervisione e comunicazione orizzontale

In vigore dal 18 dic 2025
Supervisione e comunicazione orizzontale 1.   Il revisore interno: a) riferisce al comitato di controllo dell’audit interno in merito a questioni significative concernenti le attività sottoposte ad audit della Commissione, delle agenzie esecutive e degli uffici europei, compresi i potenziali miglioramenti di tali attività; b) riferisce al comitato di controllo dell’audit interno in merito alle esposizioni significative ai rischi e alle questioni di controllo, alle questioni di governance e ad altre questioni in base alle necessità e alle richieste della Commissione; c) invia comunicazioni ufficiali per iscritto al direttore generale, al capo servizio o al direttore dell’agenzia esecutiva e al comitato di controllo dell’audit interno, qualora ritenga che il direttore generale, il capo servizio o il direttore dell’agenzia esecutiva abbia accettato un livello di rischio irragionevolmente elevato. 2.   Il revisore interno riferisce, almeno una volta all’anno, al comitato di controllo dell’audit interno in merito ai seguenti aspetti: a) la missione, l’autorità e la responsabilità dello IAS; b) l’indipendenza organizzativa dello IAS, compresi, ove appropriato, i casi in cui l’indipendenza possa essere stata compromessa, e le azioni e le misure di salvaguardia adottate per far fronte alla carenza; c) l’aggiornamento della strategia di audit interno; d) il piano annuale di audit e le sue prestazioni in relazione a tale piano; e) l’impatto di eventuali limitazioni delle risorse sul piano di audit e sulla sua esecuzione, compresa la capacità dello IAS di coprire rischi elevati e di esprimere una conclusione generale sullo stato della gestione finanziaria nella Commissione; f) il mancato rispetto o l’incapacità di soddisfare e rispettare i requisiti della presente decisione; g) i casi in cui l’obiettività è stata compromessa di fatto o in apparenza e i dettagli della carenza; h) i risultati della valutazione interna o esterna della qualità, a seconda dei casi. 3.   Il revisore interno: a) presenta alla Commissione una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni svolti, le principali raccomandazioni formulate e le azioni intraprese a seguito di tali raccomandazioni, conformemente all’articolo 118, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; b) fornisce annualmente, sulla base dell’attività dello IAS, una conclusione generale sullo stato della gestione finanziaria nella Commissione. 4.   Conformemente all’articolo 22 bis dello statuto del personale, il revisore interno informa senza indugio di qualsiasi presunta attività fraudolenta direttamente il direttore generale, il capo servizio interessato o il direttore dell’agenzia esecutiva oppure il segretario generale, o persone che ricoprono posizioni equivalenti, o direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) direttamente in conformità con la decisione 1999/396/EC, ECSC, Euratom della Commissione (12) e della decisione C(2002)845 della Commissione (13) o il comitato di controllo dell’audit interno.
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