Art. 11

Programma di lavoro

In vigore dal 18 dic 2025
Programma di lavoro 1.   Il revisore interno adotta annualmente il programma di lavoro, comprendente il piano di audit e il piano di gestione delle risorse. 2.   Il revisore interno: a) effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione dei rischi che tenga conto degli eventuali rischi individuati dalla dirigenza e, se del caso, della valutazione indipendente fatta dal direttore rischi sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione; b) elabora un piano di audit, in linea con le priorità della strategia di audit interno, che indichi gli impegni previsti per i due anni successivi, in consultazione con le direzioni generali e i servizi al fine di fornire una copertura di audit ottimale, e che includa, se del caso, eventuali compiti o progetti speciali richiesti dal comitato di controllo dell’audit interno, dai direttori generali, dai capi servizio e dai direttori delle agenzie esecutive; c) sottopone il piano di audit all’esame del comitato di controllo dell’audit interno; d) adotta il piano di audit e lo presenta alla Commissione; e) aggiorna il piano di audit nella misura necessaria per tenere conto di rischi nuovi e/o emergenti che potrebbero incidere sull’organizzazione, o di eventuali richieste della Commissione di effettuare audit dopo aver informato il comitato di controllo dell’audit interno; f) garantisce il coordinamento dell’audit con la Corte dei conti europea, se del caso. 3.   Il revisore interno: a) assicura la corretta attuazione del programma di lavoro; b) garantisce che gli audit siano effettuati in linea con il documento sulle reciproche aspettative; c) garantisce che i risultati siano tempestivamente convalidati e che le raccomandazioni siano discusse con il soggetto controllato e che la posizione di quest’ultimo sia rispecchiata nella relazione finale, in particolare in caso di disaccordo; d) assicura l’esistenza di un dialogo continuo con il soggetto controllato, al fine di garantire la pertinenza dei risultati e la qualità e la fattibilità delle raccomandazioni sulle azioni da intraprendere; e) comunica in modo efficace e tempestivo i risultati degli incarichi inerenti ai servizi di revisione e ai servizi diversi dalla revisione ai direttori generali, ai capi servizio, ai direttori delle agenzie esecutive e al comitato di controllo dell’audit interno; f) istituisce un processo di follow-up per verificare che le raccomandazioni siano state attuate e informa di conseguenza il comitato di controllo dell’audit interno, prestando particolare attenzione alle raccomandazioni la cui attuazione è in ritardo e ai relativi rischi.
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