Art. 5

Indipendenza e obiettività

In vigore dal 18 dic 2025
Indipendenza e obiettività 1.   Nessuna autorità può interferire nello svolgimento delle attività dello IAS o chiedere allo IAS di apportare modifiche al contenuto delle relazioni di audit. 2.   Il revisore interno e il personale dello IAS: a) preservano l’indipendenza e l’obiettività in relazione alle attività e alle operazioni che sottopongono a revisione; b) garantiscono l’obiettività del loro giudizio; c) evitano conflitti di interessi e, qualora sorgano, agiscono in linea con l’articolo 11 bis del regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA) (10). 3.   Qualora l’obiettività del revisore interno e del personale dello IAS sia compromessa di fatto o in apparenza, il revisore interno comunica i dettagli di tale situazione al comitato di controllo dell’audit interno. 4.   Qualora lo ritenga necessario, il revisore interno può contattare direttamente il presidente della Commissione.
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