Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 dic 2025
Disposizioni transitorie
La presente decisione si applica agli aiuti individuali e ai regimi di aiuti seguenti:
a)
qualsiasi regime di aiuti attuato prima dell’entrata in vigore della presente decisione che era compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica a norma della decisione 2012/21/UE continua a essere compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente decisione;
b)
qualsiasi regime di aiuti o aiuto individuale a favore di SIEG nel campo sociale attuato prima dell’entrata in vigore della presente decisione che era compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica a norma della decisione 2012/21/UE continua a essere compatibile con il mercato interno fino alla fine della durata dell’atto di incarico;
c)
qualsiasi regime di aiuti o aiuto individuale attuato prima dell’entrata in vigore della presente decisione che non era compatibile con il mercato interno né esente dall’obbligo di notifica a norma della decisione 2012/21/UE ma che soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione, in particolare all’, paragrafo 3, è considerato compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica preventiva.
Storico versioni
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