Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2025
Ambito di applicazione 1.   L’esenzione dall’obbligo di notifica di cui dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, stabilita dalla presente decisione si applica agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate della gestione di SIEG di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, che rientrano in una delle seguenti categorie: a) compensazioni di importo annuo inferiore a 20 milioni di EUR per la prestazione di SIEG in settori diversi da quello dei trasporti e delle relative infrastrutture, compresi i servizi sociali non rientranti nell’elenco di cui alla lettera c) e i medicinali critici; b) compensazioni per la prestazione di SIEG da parte di ospedali che forniscono cure mediche, compresi, se del caso, servizi di emergenza. Lo svolgimento di attività secondarie connesse a quelle principali, in particolare nel settore della ricerca, non preclude tuttavia l’applicazione del presente paragrafo; c) compensazioni per la prestazione di SIEG rispondenti a esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, compresi l’accessibilità e i servizi di tecnologia assistiva per persone con disabilità; d) compensazione per la prestazione di SIEG nel settore dell’edilizia sociale qualora i servizi relativi soddisfino i requisiti stabiliti nell’allegato; e) compensazione per la prestazione di SIEG relativi agli alloggi a prezzi accessibili qualora i servizi relativi soddisfino i requisiti stabiliti nell’allegato; f) compensazioni per la prestazione di SIEG relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole in cui il traffico annuale medio nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG non superi i 300 000 passeggeri e, quando i collegamenti marittimi con le isole comprendono il traffico merci, i 75 000 metri lineari di merci (22); g) compensazioni per la prestazione di SIEG ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG non superiore a 500 000 passeggeri per gli aeroporti e a 400 000 passeggeri per i porti, o per i porti situati in regioni ultraperiferiche, indipendentemente dal traffico medio annuo. 2.   Qualora l’importo della compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), vari nel corso dell’incarico, l’importo annuo è calcolato come media degli importi annui della compensazione che si prevede di ricevere durante il periodo d’incarico. La soglia annua di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica per ciascun SIEG affidato a un’impresa. In caso di incarico congiunto o individuale in più Stati membri, la soglia di compensazione si applica a ciascuno Stato membro in cui è prestato il servizio. 3.   La presente decisione si applica quando il periodo durante il quale l’impresa è incaricata della gestione di SIEG ha durata inferiore a dieci anni. Qualora il periodo di incarico sia superiore a dieci anni, la presente decisione si applica soltanto nella misura in cui il fornitore del servizio debba effettuare investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo in base a principi contabili generalmente riconosciuti. 4.   Se nel corso dell’incarico non sono più rispettate le condizioni per l’applicazione della presente decisione, la misura deve essere notificata a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 5.   Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di SIEG di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato e che soddisfano, all’occorrenza, rispettivamente le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (CEE) n. 3577/92. 6.   La presente decisione non si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi ad imprese del settore dei trasporti terrestri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2630:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo