Art. 4
Incarico
In vigore dal 16 dic 2025
Incarico
La gestione del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare le informazioni seguenti:
a)
l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
b)
l’impresa e, se del caso, il territorio interessati;
c)
la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all’impresa dall’autorità che assegna l’incarico;
d)
la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
e)
le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.
Storico versioni
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