Art. 5

Compensazione

In vigore dal 16 dic 2025
Compensazione 1.   L’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole. 2.   Il costo netto può essere calcolato come la differenza fra i costi definiti a norma del paragrafo 3 e le entrate definite a norma del paragrafo 4. In alternativa, può essere calcolato come differenza fra il costo netto sostenuto dall’impresa per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico e il costo netto o l’utile per la stessa impresa in assenza di tale obbligo. 3.   I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi sostenuti nella gestione del SIEG. Essi sono calcolati sulla base di principi di contabilità analitica generalmente riconosciuti, qui di seguito riportati: a) quando le attività dell’impresa considerata si limitano al SIEG, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi; b) quando l’impresa svolge anche attività al di fuori del SIEG, sono presi in considerazione solo i costi relativi al SIEG; c) i costi imputati al SIEG possono includere tutti i costi diretti connessi alla gestione del SIEG stesso e una quota adeguata dei costi comuni sia al SIEG che ad altre attività; d) i costi connessi a investimenti, tra cui quelli infrastrutturali, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per la gestione del SIEG. 4.   Le entrate da tenere in considerazione comprendono perlomeno tutte le entrate tratte dal SIEG, a prescindere che siano considerate o meno aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato. Se l’impresa in questione detiene diritti speciali o esclusivi connessi a attività diverse dai SIEG per i quali è concesso l’aiuto e che generano utili eccedenti il margine di utile ragionevole oppure se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, questi utili o benefici dovrebbero essere inclusi nelle entrate indipendentemente dalla loro classificazione ai fini dell’articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato può altresì decidere che gli utili risultanti da altre attività che esulano dal SIEG in questione debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG. 5.   Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito di un determinato SIEG o di più SIEG sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti da ciascun SIEG e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. I costi imputabili a eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti nonché una quota adeguata dei costi fissi comuni e una remunerazione adeguata del capitale. Non sono concesse compensazioni per i costi imputabili ad attività che esulano dall’ambito del SIEG. 6.   Gli Stati membri devono ingiungere alle imprese interessate di restituire le eventuali sovracompensazioni ricevute.
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