Art. 8

Trasparenza

In vigore dal 16 dic 2025
Trasparenza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2028, le informazioni sugli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per impresa e per SIEG per tutto il periodo dell’incarico siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, la base giuridica nazionale, l’importo della compensazione, la data di concessione, la durata dell’incarico, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario. 2.   Gli Stati membri inseriscono le informazioni stabilite al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale. 3.   Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti concessi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti. 4.   Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un termine più lungo stabilito nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni della presente decisione siano state rispettate.
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