Art. 7

Controllo della sovracompensazione

In vigore dal 16 dic 2025
Controllo della sovracompensazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione concessa per la gestione del SIEG risponda alle condizioni stabilite nella presente decisione e, in particolare, che l’impresa non riceva una compensazione eccedente l’importo determinato conformemente all’. Essi devono essere in grado di fornire prove della conformità su richiesta della Commissione. A tal fine gli Stati membri effettuano controlli regolari almeno ogni cinque anni durante il periodo di incarico e alla fine di tale periodo. 2.   Qualora lo Stato membro abbia definito un livello di compensazione fissa per un SIEG che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell’incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli, la verifica della sovracompensazione si limita a verificare che il livello di utile accordato al fornitore in base all’atto d’incarico sia ragionevole da una prospettiva ex ante. 3.   Qualora l’attività del fornitore del SIEG sia essenzialmente limitata alla prestazione di un SIEG, (generando possibilmente ricavi commerciali annuali non superiori al 5 % dei ricavi annuali totali durante il periodo di incarico) e il fornitore sia giuridicamente obbligato a reinvestire tutti i profitti nella prestazione di tale SIEG, non sono necessari controlli ex post per verificare l’assenza di sovracompensazione. Nell’applicare tale esenzione gli Stati membri garantiscono che i ricavi commerciali rimangano accessori alla prestazione del SIEG. 4.   Qualora un’impresa abbia ricevuto una compensazione che ecceda l’importo determinato a norma dell’, lo Stato membro interessato richiede all’impresa interessata di restituire le sovracompensazioni ricevute. Se i futuri pagamenti di compensazione sono previsti da un SIEG in corso, i parametri di calcolo della compensazione sono aggiornati per il futuro e, qualora l’importo della sovracompensazione non superi il 10 % dell’importo della compensazione media annua, la sovracompensazione può essere dedotta dal pagamento della compensazione successiva.
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