Art. 3

Amministrazione

In vigore dal 30 giu 2025
Amministrazione 1.   Nel contesto dell’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/969, l’amministratore tecnico di eu-LISA avvia la creazione di uno spazio di collaborazione SIC, a condizione che eu-LISA abbia ricevuto il rispettivo accordo SIC, comprese eventuali appendici, conformemente all’, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione. 2.   Prima della creazione di uno spazio di collaborazione SIC, l’amministratore tecnico di eu-LISA assegna il profilo di «amministratore di uno Stato membro» o di «amministratore dell’EPPO», e concede l’accesso a tale futuro spazio, agli amministratori dello spazio SIC designati nel rispettivo accordo SIC. Una volta creato lo spazio di collaborazione SIC, l’amministratore tecnico di eu-LISA non è più coinvolto nella gestione dei diritti di accesso per tale particolare spazio di collaborazione SIC, tranne nei casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all’, paragrafo 4. 3.   Una volta creato uno spazio di collaborazione SIC, l’amministratore o gli amministratori degli Stati membri e l’amministratore o gli amministratori dell’EPPO possono concedere ai rappresentanti del segretariato della rete delle SIC l’accesso a tale spazio assegnando loro il profilo di «amministratore del segretariato della rete delle SIC». 4.   Solo l’amministratore o gli amministratori degli Stati membri, l’amministratore o gli amministratori dell’EPPO o l’amministratore o gli amministratori del segretariato della rete delle SIC possono assegnare i profili di «amministratore di uno Stato membro», «amministratore dell’EPPO», «amministratore del segretariato della rete delle SIC», «utente standard», «utente con accesso limitato che include l’accesso al software di comunicazione», «utente con accesso limitato, che esclude l’accesso al software di comunicazione», «utente del software di comunicazione» e «supporto del segretariato della rete delle SIC» ai singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e possono concedere loro l’accesso al pertinente spazio di collaborazione SIC. 5.   Se nessuno degli amministratori degli Stati membri può accedere a uno spazio di collaborazione SIC creato, l’amministratore tecnico di eu-LISA può concedere l’accesso a tale spazio a uno o più nuovi amministratori degli Stati membri, a condizione che eu-LISA riceva un accordo SIC modificato. 6.   Ciascuno spazio di collaborazione SIC dispone di almeno un amministratore di uno Stato membro in qualsiasi momento del suo funzionamento. 7.   In ogni spazio di collaborazione SIC possono esservi più amministratori dello stesso Stato membro. 8.   Ogni utente della piattaforma di collaborazione per le SIC cui è stato assegnato il profilo di «amministratore di uno Stato membro» o di «amministratore dell’EPPO» gode di pari diritti per quanto riguarda la gestione dei diritti degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC relativi all’accesso al pertinente spazio di collaborazione per le SIC.
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