Art. 6
Sicurezza e protezione
In vigore dal 5 mag 2025
Sicurezza e protezione
1. Salvo disposizioni specifiche contenute nella presente decisione e nella regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo (1) (decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2018), il Parlamento applica nei suoi locali le regolamentazioni in materia di sicurezza e protezione, segnatamente di sicurezza antincendio, dello Stato membro in cui sono ubicati.
2. Quando si verifica una situazione di rischio specifico, il Presidente adegua, su proposta del Segretario generale, il livello dello stato di allerta, che può includere limitazioni di accesso, conformemente agli articoli da 12 a 14 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2018.
3. Il Segretario generale può adottare misure di attuazione in riferimento ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo conformemente alla politica di sicurezza e di protezione definita dall’Ufficio di presidenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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