Art. 7
Situazioni eccezionali
In vigore dal 5 mag 2025
Situazioni eccezionali
1. Fatte salve le altre norme applicabili, il Presidente può consentire o negare l’accesso ai locali del Parlamento qualora ciò sia giustificato dalle circostanze eccezionali di cui all’articolo 244 del regolamento del Parlamento o dagli interessi del Parlamento. In particolare, il Presidente può negare l’accesso ai locali del Parlamento qualora ciò sia giustificato, tra l’altro, al fine di garantire la sicurezza e la protezione interne del Parlamento o di mantenere l’ordine interno.
Prima di adottare una decisione definitiva in conformità del primo comma, il Presidente può adottare una decisione che nega in via preliminare l’accesso ai locali del Parlamento alla persona interessata.
2. L’accesso ai locali del Parlamento è negato in via preliminare a una persona alla quale sia stato ordinato di lasciare i locali del Parlamento fino a quando:
a)
il Presidente adotta una decisione che nega l’accesso ai locali del Parlamento nei confronti di tale persona, in conformità del paragrafo 1;
b)
il Presidente adotta una decisione che revoca il diniego di accesso preliminare nei confronti di tale persona; oppure
c)
è trascorso un periodo di sei settimane a decorrere dal giorno in cui è stato ordinato a tale persona di lasciare i locali del Parlamento.
3. Il Presidente può delegare al Segretario generale i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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