Art. 5
Accesso a zone specifiche
In vigore dal 5 mag 2025
Accesso a zone specifiche
1. La designazione di zone specifiche riservate ai deputati è stabilita dai questori.
2. L’accesso a zone specifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere oggetto di disposizioni specifiche adottate con decisione del Segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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