Art. 5

Accesso a zone specifiche

In vigore dal 5 mag 2025
Accesso a zone specifiche 1.   La designazione di zone specifiche riservate ai deputati è stabilita dai questori. 2.   L’accesso a zone specifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere oggetto di disposizioni specifiche adottate con decisione del Segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2025:2744:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo