Art. 4

Titolo di accesso

In vigore dal 5 mag 2025
Titolo di accesso 1.   Un titolo di accesso è un documento di identificazione che comprende un insieme di diritti di accesso ai locali del Parlamento. Tali diritti di accesso sono attribuiti in base alla categoria di utenti a cui appartiene il titolare. 2.   Una persona ha il diritto di disporre di un unico titolo di accesso attivo per un dato periodo. 3.   Il titolo di accesso è strettamente personale e non trasferibile. Il titolare non può utilizzarlo per consentire l’accesso ai locali del Parlamento ad altre persone. 4.   Tutte le persone che accedono ai locali del Parlamento sono tenute a esibire il loro titolo di accesso per tutta la durata della loro visita nei locali del Parlamento. 5.   I titolari sono responsabili di eventuali usi impropri del loro titolo di accesso. I titoli di accesso rimangono di proprietà del Parlamento. I titolari restituiscono il titolo di accesso quando esso non soddisfa più i criteri in base ai quali è stato rilasciato. I titolari sono altresì tenuti a segnalare la perdita o il furto dei titoli di accesso ai servizi competenti del Parlamento. 6.   Il Segretario generale stabilisce le misure di attuazione relative alla progettazione e agli aspetti tecnici dei titoli di accesso. Può delegare tale potere al direttore generale della Sicurezza e della protezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2025:2744:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Titolo di accesso (Art. 4 Decisione (UE) 2025/2744) — Testo vigente | Portale Normativo