Art. 4
Titolo di accesso
In vigore dal 5 mag 2025
Titolo di accesso
1. Un titolo di accesso è un documento di identificazione che comprende un insieme di diritti di accesso ai locali del Parlamento. Tali diritti di accesso sono attribuiti in base alla categoria di utenti a cui appartiene il titolare.
2. Una persona ha il diritto di disporre di un unico titolo di accesso attivo per un dato periodo.
3. Il titolo di accesso è strettamente personale e non trasferibile. Il titolare non può utilizzarlo per consentire l’accesso ai locali del Parlamento ad altre persone.
4. Tutte le persone che accedono ai locali del Parlamento sono tenute a esibire il loro titolo di accesso per tutta la durata della loro visita nei locali del Parlamento.
5. I titolari sono responsabili di eventuali usi impropri del loro titolo di accesso. I titoli di accesso rimangono di proprietà del Parlamento. I titolari restituiscono il titolo di accesso quando esso non soddisfa più i criteri in base ai quali è stato rilasciato. I titolari sono altresì tenuti a segnalare la perdita o il furto dei titoli di accesso ai servizi competenti del Parlamento.
6. Il Segretario generale stabilisce le misure di attuazione relative alla progettazione e agli aspetti tecnici dei titoli di accesso. Può delegare tale potere al direttore generale della Sicurezza e della protezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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