Art. 2
Accesso ai locali del Parlamento europeo
In vigore dal 5 mag 2025
Accesso ai locali del Parlamento europeo
1. I deputati godono del diritto di accesso permanente ai locali del Parlamento per tutta la durata del loro mandato. Vi hanno accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Gli assistenti parlamentari accreditati e i tirocinanti dei deputati che lavorano nei locali del Parlamento godono del diritto di accesso permanente ai locali del Parlamento per il periodo stabilito nel loro contratto.
3. I deputati possono richiedere, sotto la propria responsabilità, l’accesso permanente ai locali del Parlamento per un massimo di sei persone con le quali hanno un legame professionale diretto o un legame personale che richiede un accesso regolare ai locali del Parlamento.
4. I deputati possono invitare a visitarli nei locali del Parlamento un numero massimo di nove persone al giorno nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici.
5. I presidenti dei gruppi politici e i membri dell’Ufficio di presidenza possono invitare a visitarli nei locali del Parlamento un numero massimo di 15 persone al giorno nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici.
6. I visitatori di cui ai paragrafi 4 e 5 sono ricevuti dal deputato che ha formulato l’invito o dall’ assistente parlamentare accreditato di tale deputato in uno degli ingressi del Parlamento. Sono accompagnati costantemente dal deputato o dall’ assistente parlamentare accreditato di tale deputato per tutta la durata della loro visita nei locali del Parlamento.
7. Gli ex deputati hanno diritto di accedere quotidianamente ai locali del Parlamento nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici. Possono invitare come accompagnatori i figli, il coniuge o il partner stabile di un’unione di fatto.
8. I questori possono stabilire norme di attuazione relative alle modalità di accesso dei deputati e degli ex deputati.
9. I questori stabiliscono le norme relative all’accesso ai locali del Parlamento per i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza e per i gruppi di visitatori quali definiti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 16 dicembre 2002 sulla regolamentazione concernente l’accoglienza di gruppi di visitatori e sui programmi Euroscola, Euromed-Scola ed Euronest-Scola.
10. Il Segretario generale stabilisce le norme relative all’accesso ai locali del Parlamento per tutti i tipi di personale, i rappresentanti dei media e i membri del corpo diplomatico e per tutti gli altri visitatori.
11. Il Segretario generale crea un nuovo registro di ingresso per tutte le persone di età superiore ai 18 anni che visitano i locali del Parlamento, con l’indicazione della data, dell’ora e dello scopo della visita. Tale registro di ingresso non si applica ai giornalisti accreditati, ai membri e al personale di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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