Art. 5

Informazioni sulle riunioni

In vigore dal 4 dic 2024
Informazioni sulle riunioni 1.   Il personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali rende pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che tiene con i rappresentanti di interessi, conformemente alle disposizioni della presente decisione. 2.   Devono essere rese pubbliche le informazioni seguenti: a) la data della riunione; b) il luogo della riunione; c) il nome e la funzione del funzionario della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali; d) il nome o i nomi dei rappresentanti di interessi; e) l’oggetto della riunione.
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