Art. 6
Verbali delle riunioni
In vigore dal 4 dic 2024
Verbali delle riunioni
1. È redatto un verbale di tutte le riunioni che il personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali tiene con i rappresentanti di interessi.
2. Il personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali rende pubblici i verbali delle riunioni, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
3. Il verbale di una riunione è redatto sotto forma di documento unico comprendente:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafo 2;
b)
i principali punti sollevati e le posizioni espresse nel corso della riunione;
c)
le conclusioni della riunione, se del caso.
Storico versioni
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