Art. 4

Condizionalità applicata alle riunioni

In vigore dal 4 dic 2024
Condizionalità applicata alle riunioni Il personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali incontra solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro comune per la trasparenza, purché rientrino nell’ambito di applicazione dell’accordo interistituzionale.
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Condizionalità applicata alle riunioni (Art. 4 Decisione (UE) 2024/3082) — Testo vigente | Portale Normativo