Art. 4
Condizionalità applicata alle riunioni
In vigore dal 4 dic 2024
Condizionalità applicata alle riunioni
Il personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali incontra solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro comune per la trasparenza, purché rientrino nell’ambito di applicazione dell’accordo interistituzionale.
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