Art. 3
Deroghe
In vigore dal 4 dic 2024
Deroghe
Non sono contemplate dalla presente decisione le attività seguenti:
a)
le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell’ambito di un procedimento amministrativo istituito dal TUE, dal TFUE o da atti giuridici dell’Unione;
b)
le riunioni tenute con:
i)
le parti sociali nell’ambito del dialogo sociale a norma dell’articolo 154 TFUE;
ii)
le persone fisiche che agiscono a titolo strettamente personale e non in associazione con altri;
iii)
le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale;
iv)
le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell’Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino esclusivamente a nome degli pubbliche autorità interessate;
v)
le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;
vi)
le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza status diplomatico, o da un intermediario, di cui all’, lettera e), dell’accordo interistituzionale;
vii)
i partiti politici, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata;
viii)
le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all’articolo 17 TFUE, ad eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese, comunità religiose o organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell’Unione, come pure le rispettive associazioni;
c)
le riunioni tenute nel quadro della prestazione di consulenza legale o di consulenza professionale di altra natura, se:
i)
consiste nella rappresentanza di clienti in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;
ii)
la consulenza è prestata a clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro giuridico vigente; o
iii)
consiste nella rappresentanza di clienti e nella tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di essere sentiti, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, e include le attività svolte da avvocati o altri professionisti che partecipano alla rappresentanza di clienti e alla tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali;
d)
le riunioni organizzate al fine di presentare osservazioni:
i)
come parte in causa o parte terza in un procedimento legale o amministrativo istituto dal diritto dell’Unione o dal diritto internazionale applicabile all’Unione;
ii)
sulla base di una relazione contrattuale con la Commissione o sulla base di una convenzione di sovvenzione finanziata con fondi dell’Unione;
iii)
a seguito di richieste dirette e specifiche di informazioni fattuali, dati o consulenze formulate dalla Commissione o dai suoi rappresentanti o personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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