Art. 4
Informazioni sulle riunioni
In vigore dal 4 dic 2024
Informazioni sulle riunioni
1. I membri della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
2. Devono essere rese pubbliche le informazioni seguenti:
a)
la data della riunione;
b)
il luogo della riunione;
c)
il nome del membro della Commissione e/o del o dei componenti del suo gabinetto;
d)
il nome o i nomi dei rappresentanti di interessi;
e)
l'oggetto della riunione.
Storico versioni
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