Art. 4

Informazioni sulle riunioni

In vigore dal 4 dic 2024
Informazioni sulle riunioni 1.   I membri della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi, conformemente alle disposizioni della presente decisione. 2.   Devono essere rese pubbliche le informazioni seguenti: a) la data della riunione; b) il luogo della riunione; c) il nome del membro della Commissione e/o del o dei componenti del suo gabinetto; d) il nome o i nomi dei rappresentanti di interessi; e) l'oggetto della riunione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3081:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo