Art. 5
Verbali delle riunioni
In vigore dal 4 dic 2024
Verbali delle riunioni
1. Sono redatti verbali di tutte le riunioni che i membri della Commissione e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi.
2. I membri della Commissione rendono pubblici i verbali delle riunioni, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
3. Il verbale di una riunione è redatto sotto forma di documento unico comprendente:
a)
le informazioni di cui all', paragrafo 2;
b)
i principali punti sollevati e le posizioni espresse nel corso della riunione;
c)
le conclusioni della riunione, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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