Art. 3

Deroghe

In vigore dal 4 dic 2024
Deroghe Non sono contemplate dalla presente decisione le attività seguenti: a) le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell'ambito di un procedimento amministrativo istituito dal TUE, dal TFUE o da atti giuridici dell'Unione; b) le riunioni tenute con: i) le parti sociali nell'ambito del dialogo sociale a norma dell'articolo 154 TFUE; ii) le persone fisiche che agiscono a titolo strettamente personale e non in associazione con altri; iii) le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale; iv) le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell'Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino esclusivamente a nome delle pubbliche autorità interessate; v) le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse; vi) le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza status diplomatico, o da un intermediario, di cui all', lettera e), dell'accordo interistituzionale; vii) i partiti politici, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata; viii) le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE, ad eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese, comunità religiose o organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le rispettive associazioni; c) le riunioni tenute nel quadro della prestazione di consulenza legale o di consulenza professionale di altra natura, se: i) consiste nella rappresentanza di clienti in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi; ii) la consulenza è prestata a clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro giuridico vigente; o iii) consiste nella rappresentanza di clienti e nella tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di essere sentiti, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, e include le attività svolte da avvocati o altri professionisti che partecipano alla rappresentanza di clienti e alla tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali; d) le riunioni organizzate al fine di presentare osservazioni: i) come parte in causa o parte terza in un procedimento legale o amministrativo istituto dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale applicabile all'Unione; ii) sulla base di una relazione contrattuale con la Commissione o sulla base di una convenzione di sovvenzione finanziata con fondi dell'Unione; iii) a seguito di richieste dirette e specifiche di informazioni fattuali, dati o consulenze formulate dalla Commissione o dai suoi rappresentanti o personale.
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