Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 dic 2024
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«rappresentante di interessi»: qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolge attività volte a influenzare l'elaborazione o l'attuazione di politiche o normative o i processi decisionali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;
b)
«riunione»: un incontro organizzato su iniziativa di un rappresentante di interessi o di un membro della Commissione e/o componente del rispettivo gabinetto per discutere una questione relativa alla formulazione o all'attuazione di politiche o normative nell'Unione, fatto salvo l'.
Storico versioni
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