Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 dic 2024
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «rappresentante di interessi»: qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolge attività volte a influenzare l'elaborazione o l'attuazione di politiche o normative o i processi decisionali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione; b) «riunione»: un incontro organizzato su iniziativa di un rappresentante di interessi o di un membro della Commissione e/o componente del rispettivo gabinetto per discutere una questione relativa alla formulazione o all'attuazione di politiche o normative nell'Unione, fatto salvo l'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3081:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo