Art. 4
In vigore dal 29 nov 2024
La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure previste o adottate per conformarsi ad essa.
Successivamente, la Germania presenta alla Commissione relazioni periodiche sulla realizzazione del piano di ristrutturazione ogni sei mesi fino al termine del periodo di ristrutturazione, fissato al 31 dicembre 2026. Tali relazioni specificano, in particolare, le date dell’erogazione effettiva dei finanziamenti impegnati come contributo proprio del beneficiario, eventuali aiuti futuri previsti a favore di DB Cargo AG o delle sue controllate, anche nell’ambito di regimi approvati, lo stato di avanzamento nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione, eventuali scostamenti dalle traiettorie finanziarie od operative del piano di ristrutturazione, il contenimento e le riduzioni dei costi e l’aumento degli utili realizzati mediante le misure di ristrutturazione operativa, nonché le misure correttive previste o adottate dalla Germania o, se del caso, da DB Cargo AG o Deutsche Bahn AG, a seconda dei casi.
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