Art. 2

In vigore dal 29 nov 2024
1.   Il trasferimento delle perdite annuali di DB Cargo AG a Deutsche Bahn AG per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, nell’ambito dell’accordo di trasferimento di profitti e perdite tra Deutsche Bahn AG e DB Cargo AG, concluso il 25 ottobre 2012, come prorogato, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, fatte salve le condizioni di cui all’ della presente decisione e gli obblighi di cui all’ della presente decisione.
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